logotype
  • Home
  • Storia
  • Presidenti
  • Statuto
  • Regolamento
  • Organigramma
  • Documenti
  • Contatti
  • Link
twitter
facebook

Statuto

   STATUTO
___________________________________________________________________________________

Distretto (Italia) il 26 novembre 1930.

La charter, che riconosce al Club lo status di membro del Rotary International, è stata emessa solo il 4 marzo 1931. Tale riconoscimento è stato annullato con provvedimento in data 31 dicembre 1938, in seguito all’autoscioglimento del Rotary in Italia. Il club è stato riammesso tra i membri del Rotary International dal 25 marzo 1948 con “avviso di ammissione” n. 3421 datato 29 marzo 1948.

Dal 1° luglio 1991 il club fa parte del Distretto 2030 (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta).

Il club è presente su Internet con proprio sito web www.rotarylaspezia.org.

Articolo 3 - Limiti territoriali

I limiti territoriali del club sono quelli della provincia della Spezia con esclusione dei territori dei Comuni di Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Lerici, Ortonovo, Sarzana e Santo Stefano di Magra.

Articolo 4 - Scopo dell’Associazione

Lo scopo del Rotary è di diffondere il valore del servizio, motore e propulsore ideale di ogni attività. In particolare, esso si propone di:

1. promuovere e sviluppare relazioni amichevoli tra i propri soci per renderli meglio atti a servire l’interesse generale;

2. informare ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale ed imprenditoriale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività;

3. orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club secondo l’ideale del servizio;

4. propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Articolo 5 - Le quattro vie d’azione

Le quattro vie d’azione del Rotary costituiscono la cornice filosofica e pratica dell’attività del club.

1. Azione interna, la prima via d’azione, riguarda le attività che un socio intraprende all’interno del proprio club per assicurarne il buon funzionamento.

2. Azione professionale, la seconda via d’azione, ha lo scopo di promuovere l’osservanza di elevati principi morali nell’esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il valore del servizio, motore e propulsore ideale di ogni attività. I soci sono chiamati a comportarsi personalmente e professionalmente in conformità ai principi rotariani.

3. Azione di pubblico interesse, la terza via d’azione, riguarda le iniziative intraprese dai soci, talvolta in collaborazione con altri, per migliorare la qualità della vita nell’ambito del territorio del club.

4. Azione internazionale, la quarta via d’azione, include tutto ciò che un rotariano può fare per promuovere l’intesa internazionale, la tolleranza e la pace incoraggiando la conoscenza di popolazioni di altri Paesi, della loro cultura, dei loro usi, delle loro qualità e delle loro aspettative attraverso letture e scambi e mediante la partecipazione a tutte le attività ed i progetti del club intesi ad aiutare quelle popolazioni.

Articolo 6 - Riunioni

1. Riunioni ordinarie

(a) Giorno e ora. Il club si riunisce una volta alla settimana nel giorno ed all’ora indicati nel suo regolamento.

(b) Cambiamenti. Per validi motivi, il consiglio può spostare una riunione ad un’altra data (purché avvenga prima di quella della riunione successiva), oppure ad un’ora diversa dello stesso giorno o in un luogo diverso da quello usuale.

(c) Cancellazioni. Il consiglio può cancellare una riunione ordinaria se essa cade in un giorno di festa, inclusi quelli comunemente considerati tali, in caso di decesso di un socio o in caso di eventi eccezionali (es. epidemie, disastri, eventi bellici). Il consiglio può cancellare al massimo quattro riunioni all’anno per cause diverse da quelle sopra indicate, con un limite di tre cancellazioni consecutive.

2. Riunioni annuali.

Il regolamento del Rotary International stabilisce che la riunione per l’elezione dei dirigenti avvenga entro e non oltre il 31 dicembre.

Articolo 7 - Compagine dei soci

1. Requisiti generali.

Il club è composto da persone adulte rispettabili, con buona reputazione professionale.

2. Tipi di affiliazione.

Il club ha due tipi di affiliazione: socio attivo o socio onorario.

3. Soci attivi.

Può essere ammesso come socio attivo del Club chiunque, oltre ai requisiti generali:

(a) sia titolare, socio, amministratore o funzionario di un’impresa o ente, o che eserciti un’attività o una professione stimata ovvero

(b) ricopra un’importante posizione in un’impresa, un ente o professione rispettabile e riconosciuta, con funzioni direttive ed autorità decisionale, ovvero

(c) sia pensionato dopo aver esercitato una delle professioni o attività indicate nei due punti precedenti e sia domiciliato o lavori nell’ambito territoriale del club o nelle sue vicinanze. Un socio attivo che si trasferisca al di fuori del territorio del club, può mantenerne l’associazione dietro delibera del consiglio direttivo, purché continui a soddisfare tutti gli altri requisiti di appartenenza al club.

4. Trasferimento di un ex Rotariano.

Un socio può proporre come socio attivo del club una persona proveniente da un altro club, la cui affiliazione sia terminata in seguito al trasferimento dell’attività professionale al di fuori della località in cui ha sede il club originario. L’ex socio può essere anche proposto dal club di provenienza. La categoria professionale di appartenenza di un membro che si trasferisce, non impedisce l’ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria.

5. Doppia affiliazione.

La doppia affiliazione – a due club rotariani, ad un club rotariano e ad uno rotaractiano, o come socio attivo ed onorario di uno stesso club – non è consentita.

6. Soci onorari

(a) Requisiti. Possono essere ammessi come soci onorari del club, per un periodo stabilito dal consiglio, persone che si siano distinte al servizio degli ideali rotariani. Tali persone possono essere soci onorari di più di un club.

(b) Diritti e privilegi. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota d’ammissione e delle quote sociali, non hanno diritto al voto, non possono ricoprire cariche all’interno del club e non rappresentano alcuna categoria professionale, ma hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio. L’unico diritto e privilegio di cui i soci onorari godono presso un altro club è quello di visitarlo senza essere invitati da un Rotariano.

7. Titolari di cariche pubbliche.

I soci che assumano una carica pubblica a termine, continueranno a rappresentare la categoria originale anziché quella della carica a termine. Fanno eccezione alla regola le cariche giudiziarie e quelle presso istituzioni di istruzione a vario livello.

8. Impiego presso il Rotary International.

Possono essere soci del club anche i dipendenti del R.I.

Articolo 8 - Classificazione professionale

1. Provvedimenti generali

(a) Attività principale. Ad ogni socio viene assegnata una categoria in base alla propria attività professionale o al tipo di servizio svolto per la comunità. La categoria è quella che descrive l’attività principale del socio o dell’impresa, società o ente di cui fa parte o quella che specifica la natura dell’attività svolta in favore della comunità.

(b) Rettifiche. Se le circostanze lo richiedono, il consiglio direttivo può rettificare o adattare la categoria di appartenenza di un socio. In tal caso, il socio deve essere informato della modifica ed ha diritto ad esprimere il proprio parere in proposito.

2. Restrizioni.

Il club deve essere equilibrato, nessuna professione o attività può essere rappresentata in maniera predominante. Pertanto non può essere ammesso un nuovo socio attivo in una categoria che sia già rappresentata da cinque o più soci a meno che l’effettivo del club non sia superiore a 50, nel qual caso può essere ammesso un nuovo socio nella categoria purchè il numero dei suoi rappresentanti non superi il 10% dei soci attivi del club. Il numero complessivo dei rappresentanti di una categoria non include i soci pensionati. La categoria di appartenenza di un socio che si trasferisce, di un ex socio del club o di un “alumnus” della Rotary Foundation, così come definito dal Comitato Centrale del R.I., non impedisce l’ammissione a socio attivo, anche se tale ammissione viola temporaneamente i limiti numerici di categoria. Se un socio cambia categoria, può mantenere la propria affiliazione al club nella nuova categoria indipendentemente da queste restrizioni.

Articolo 9 - Assiduità

1. Provvedimenti generali.

Ogni socio del club è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie dello stesso. Un socio è considerato presente ad una riunione ordinaria se vi partecipa per almeno il 60% della sua durata, o se, dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, in seguito dimostri al consiglio in maniera soddisfacente che l’assenza è dovuta a motivi validi, ovvero se recupera in uno dei modi seguenti:

(a) se entro 14 (quattordici) giorni prima o dopo la riunione cui non può partecipare, il socio:

(1) partecipa per almeno il 60% del tempo alla riunione ordinaria di un altro club o di un club provvisorio;

(2) partecipa alla riunione ordinaria di un club Rotaract o Interact, di un Gruppo rotariano comunitario, o di un club Rotaract o Interact provvisorio, o di un Gruppo rotariano comunitario provvisorio;

(3) partecipa ad un congresso del RI, ad un Consiglio di Legislazione, ad un’assemblea internazionale, ad un seminario del Rotary per dirigenti attuali, ex dirigenti e dirigenti entranti del RI, o ad una qualsiasi altra riunione convocata con l’approvazione del Consiglio centrale del RI (o del Presidente del RI che agisca per conto del Consiglio centrale), ad un congresso multizonale del Rotary, ad una riunione di una commissione del RI, ad un congresso distrettuale, ad un’assemblea distrettuale, ad una qualsiasi riunione distrettuale convocata dal Consiglio centrale del RI, alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal Governatore, o ad una riunione intracittadina di club regolarmente annunciata;

(4) si presenta all’ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni di un altro club, con l’intenzione di parteciparvi, ma non può perché la riunione non ha luogo;

(5) partecipa ad un progetto di servizio del club, o ad un evento o incontro sponsorizzato dal club ed autorizzato dal suo consiglio;

(6) partecipa ad una riunione del consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla riunione di una commissione cui sia stato assegnato;

(7) partecipa tramite un sito web del club ad un’attività interattiva che richieda almeno 30 (trenta) minuti di partecipazione.

Qualora un socio si trovi al di fuori del Paese in cui risiede per più di 14 (quattordici) giorni, i limiti temporali non sono applicabili, così da permettere al socio di prender parte, in qualsiasi momento, alle riunioni nel Paese in cui si trova, che saranno considerate un valido recupero di quelle cui non ha potuto prender parte durante il soggiorno all’estero;

(b) se al momento della riunione il socio si trova:

(1) in viaggio verso o da una delle riunioni indicate alla precedente lettera (a)(3);

(2) in servizio nella qualità di dirigente, membro di una commissione del RI o amministratore della Fondazione Rotary;

(3) in servizio nella qualità di rappresentante speciale del Governatore distrettuale in occasione della formazione di un nuovo club;

(4) in viaggio per affari rotariani, in rappresentanza del RI;

(5) direttamente ed attivamente impegnato in un progetto di servizio sponsorizzato dal distretto, dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l’assenza;

(6) impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal consiglio, che non consentano la partecipazione alla riunione.

2. Assenze prolungate per trasferte di lavoro. Se il socio permane per un prolungato periodo di tempo in una sede diversa da quella del proprio club, la sua presenza alle riunioni di un club locale compensa altrettante presenze a riunioni ordinarie del proprio club, purché vengano presi accordi in merito tra i due club.

3. Assenze giustificate.

L’assenza di un socio si considera giustificata se: (a) tale assenza si verifica in conformità con le condizioni e le circostanze approvate dal consiglio. Il consiglio può giustificare l’assenza di un socio per motivi che considera validi e sufficienti;

(b) l’età del socio ed i suoi anni di affiliazione ad uno o più club, combinati insieme, equivalgono ad un minimo di 85 anni ed il socio abbia comunicato per iscritto al segretario del club il proprio desiderio di essere esentato, ottenendo il permesso del consiglio.

4. Assenze dei dirigenti del RI.

L’assenza di un socio è giustificata se il socio è dirigente del RI.

5. Conteggio delle presenze.

Un socio le cui assenze sono giustificate in base a quanto indicato dal sottocomma 3(b) e dal comma 4 del presente articolo, non è considerato ai fini del computo dell’assiduità del club.

Articolo 10 - Consiglieri e dirigenti

1. Organo direttivo.

L’organo direttivo del club è il consiglio direttivo, costituito e composto in conformità al regolamento del club.

2. Autorità.

L’autorità del consiglio si estende a tutti i dirigenti ed alle commissioni e, per validi motivi, il consiglio può dichiarare vacante qualsiasi carica.

3. Decisioni del consiglio.

Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell’attività del club hanno carattere definitivo. Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida di revocare l’affiliazione di un socio, l’interessato può, conformemente al successivo articolo 12, comma 6, fare appello al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, una decisione può essere annullata solo dal voto dei 2/3 dei soci presenti ad una riunione ordinaria in cui sia presente il numero legale dei partecipanti, purché la presentazione dell’appello sia stata comunicata dal segretario ad ogni socio del club almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore definitivo.

4. Dirigenti.

I dirigenti del club sono il presidente, il presidente entrante, uno o più vicepresidenti, il segretario, il tesoriere ed il prefetto. Presidente, presidente entrante e vicepresidenti sono membri di diritto del consiglio, mentre segretario, tesoriere e prefetto possono esserlo o meno, a seconda di quanto stabilito dal regolamento del club.

5. Elezione dei dirigenti

(a) Mandato dei dirigenti. I dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal regolamento del club e, tranne il presidente, entrano in carica il 1° luglio immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo previsto per la stessa, o fino all’elezione e all’insediamento dei loro successori.

(b) Mandato presidenziale.

Il presidente è eletto in base a quanto stabilito dal regolamento del club, non oltre 2 (due) anni e non meno di 18 (diciotto) mesi prima del giorno in cui deve entrare in carica. Il socio prescelto svolge l’incarico di presidente entrante e prende il titolo di presidente eletto il 1° luglio dell’anno precedente a quello di assunzione dell’incarico. Il mandato presidenziale dura un anno, dal 1 luglio al 30 giugno successivo o fino all’insediamento di un successore regolarmente eletto.

(c) Requisiti.

Tutti i dirigenti ed i membri del consiglio devono essere soci in regola del club. Il presidente entrante deve partecipare al seminario d’istruzione dei presidenti entranti (SIPE) ed all’assemblea distrettuale, a meno che non ne sia dispensato dal Governatore entrante. In tal caso, il presidente entrante deve inviare in sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo sui lavori. In caso non venga attuata alcuna delle summenzionate procedure, il presidente eletto non può assumere la presidenza del club. Il presidente in carica continuerà ad espletare l’incarico di presidente del club finché non sia stato regolarmente eletto un successore che abbia partecipato al seminario d’istruzione dei presidenti eletti ed all’assemblea distrettuale o ad un addestramento ritenuto adeguato dal governatore.

Articolo 11 - Quote sociali

Ogni socio è tenuto a pagare una quota di ammissione e quote sociali annuali, secondo quanto stabilito dal regolamento, con l’eccezione dei soci provenienti da altri club, i quali, se ammessi al club, non devono pagare una seconda quota di ammissione (articolo 7, comma 4).

Un Rotaractiano che abbia cessato di appartenere al Rotaract da meno di 2 (due) anni e che sia accettato come socio di un Rotary club non dovrà pagare la quota d’ammissione.

Articolo 12 - Durata dell’affiliazione

1. Durata.

L’affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.

2. Cessazione automatica

(a) Requisiti. Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza.

Va però evidenziato che:

(1) il consiglio può concedere ad un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club, un permesso speciale non superiore ad 1 (un) anno, per consentirgli di visitare un club nella località in cui si trasferisce e farvisi conoscere, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club;

(2) il consiglio può consentire ad un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club di mantenere l’affiliazione, purchè il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.

(b) Riammissione. Un socio la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti alla precedente lettera

(a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la categoria precedente o richiedendone una nuova, senza dover pagare una seconda quota di ammissione.

(c) Cessazione dell’affiliazione come socio onorario. Un socio onorario cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio per tale affiliazione. Il consiglio può tuttavia estendere detto periodo, come può anche revocare l’affiliazione onoraria in qualsiasi momento.

3. Cessazione per morosità

(a) Procedura. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza, è invitato a versarle dal segretario mediante un sollecito scritto, inviato all’ultimo indirizzo noto. Se il pagamento non avviene entro 10 (dieci) giorni dalla data del sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, revocare l’affiliazione del socio.

(b) Riammissione. Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l’affiliazione al club, previa domanda e pagamento di tutte le somme dovute. Nessun socio, tuttavia, può essere riammesso come socio attivo se la propria categoria è stata nel frattempo occupata (articolo 8, comma 2).

4. Cessazione per assenza abituale

(a) Percentuali di assiduità

(1) Un socio deve partecipare in ciascun semestre ad almeno il 50% di riunioni ordinarie di club rotariani, delle quali almeno il 30% nel proprio club.

(2) I soci che non soddisfano questi requisiti perderanno l’affiliazione al club, a meno che non siano dispensati dal consiglio per validi motivi.

(b) Assenze consecutive. Un socio che risulti assente a 4 (quattro) riunioni consecutive e che non sia dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito dal precedente articolo 9, sottocomma 3(b) o comma 4, deve essere informato dal consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all’affiliazione al club. Dopodiché il consiglio può revocare l’affiliazione.

5. Cessazione per altri motivi

(a) Motivi validi. Il consiglio può, ad una riunione convocata per l’occasione, revocare l’affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l’appartenenza al club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno i 2/3 dei suoi membri. I principi informatori per tale decisione devono essere il comma 1 dell’art. 7 e le quattro vie d’azione.

(b) Preavviso. Prima di procedere a tale intervento, il consiglio deve informare il socio delle proprie intenzioni, con un preavviso scritto di almeno 10 (dieci) giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il socio ha inoltre diritto ad esporre di persona le proprie ragioni davanti al consiglio. Il preavviso va recapitato di persona o mediante raccomandata all’ultimo indirizzo noto del socio.

(c) Sospensione della categoria. Una volta che il consiglio ha revocato l’affiliazione di un socio per i motivi esposti nel presente comma, il club non può ammettere un altro socio nella stessa categoria dell’ex socio fintanto che non sia scaduto il termine per proporre appello e non sia stata annunciata la decisione del club o degli arbitri. Comunque, tale provvedimento non sarà adottato se, per l’ammissione di un nuovo socio, il numero dei soci attivi in detta categoria rimarrà entro i limiti previsti anche se la decisione di sospensione del consiglio sarà revocata.

6. Diritto di appello o cessazione per decisione arbitrale

(a) Preavviso. Entro 7 (sette) giorni dalla decisione del consiglio di revocare l’affiliazione, il segretario deve inviare al socio la comunicazione scritta della decisione. Il socio ha quindi 14 (quattordici) giorni per comunicare per iscritto al segretario la propria intenzione di appellarsi al club o di richiedere una mediazione o arbitrato, come stabilito dal successivo articolo 16.

(b) Riunione per la discussione sull’appello. In caso di appello, il consiglio decide la data della riunione ordinaria del club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi entro 21 (ventuno) giorni dalla ricezione dell’appello. Ogni socio deve essere informato dell’argomento specifico della riunione con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo. A tale riunione sono ammessi solo i soci del club.

(c) Mediazione o arbitrato. La procedura usata per la mediazione o l’arbitrato è quella indicata nell’articolo 15 successivo.

(d) Appello. In caso di appello, la decisione del club ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad arbitrato.

(e) Decisione arbitrale. In caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non raggiungono un accordo, del terzo arbitro, ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad appello.

(f) Mediazione non riuscita. Nel caso la mediazione non abbia successo, il socio può proporre appello al club o richiedere l’arbitrato secondo quanto sopra indicato.

7. Decisione del consiglio.

La decisione del consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato.

8. Dimissioni.

Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.

9. Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale.

Un socio che cessi, per qualsiasi motivo, di appartenere al club, perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al club.

10. Sospensione temporanea

Nonostante le disposizioni del presente statuto del club, se il consiglio direttivo ritiene che:

(a) siano state avanzate fondate accuse che un socio abbia rifiutato od omesso di attenersi allo statuto del club, o sia colpevole di condotta disdicevole per un rotariano o pregiudizievole per gli interessi del club; e

(b) tali accuse, qualora accertate, costituiscano valido motivo per revocare l’affiliazione del socio; e

(c) sia consigliabile che nessun provvedimento debba essere adottato per rispetto dell’affiliazione del socio in attesa del risultato di un’argomentazione o di un evento che il consiglio ritiene dovrebbe realmente verificarsi prima che tale azione venga adottata dal consiglio; e

(d) nell’interesse del club e senza che alcuna votazione venga fatta sulla sua affiliazione, la stessa sarebbe temporaneamente sospesa ed il socio esentato dalla partecipazione alle riunioni ed alle altre attività del club e da ogni incarico o funzione rivestita nel club: per gli effetti di questa clausola, il socio sarà scusato dall’obbligo della partecipazione; il consiglio può, con il voto di non meno di 2/3 dei membri, sospendere temporaneamente il socio come sopra specificato per un periodo ed alle ulteriori condizioni che il consiglio delibererà, ma comunque, in qualsiasi caso, per un periodo non superiore a quello ragionevolmente necessario.

Articolo 13 - Affari locali, nazionali ed internazionali

1. Argomenti appropriati

Il benessere generale della comunità locale, della nazione e del mondo interessa naturalmente i soci del club; ogni questione pubblica che abbia a che fare con tale benessere può essere oggetto di analisi e discussione alle riunioni del club, in modo che i soci possano farsi un’opinione personale. Ciò nonostante, il club non deve esprimere opinioni in merito a questioni pubbliche controverse.

2. Neutralità.

Il club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute durante le sue riunioni i meriti o i difetti di tali candidati.

3. Apoliticità

(a) Comunicati e giudizi. Il club non può adottare né diffondere comunicati o giudizi, né prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.

(b) Appelli. Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura politica.

4. Celebrazione delle origini del Rotary.

La settimana in cui ricorre l’anniversario della fondazione del Rotary (23 febbraio) è stata designata “Settimana della pace e della comprensione mondiale”. Durante questa settimana il club festeggia il servizio reso dal Rotary, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la cooperazione a livello locale e globale.

Articolo 14 - Riviste rotariane

1. Abbonamento obbligatorio.

A meno che il club non sia stato dispensato dal Consiglio centrale dall’osservare gli obblighi stabiliti nel presente articolo, secondo quanto previsto dal regolamento del RI, ogni socio deve abbonarsi alla rivista ufficiale del Rotary International, o ad una rivista rotariana approvata e prescritta per il club dal Consiglio centrale per la durata dell’affiliazione. L’abbonamento va pagato ogni 6 (sei) mesi, fintanto che dura l’affiliazione del socio al club e fino al termine del semestre in cui il socio cessa di far parte del club.

2. Riscossione.

Il club ha il compito di riscuotere gli importi relativi agli abbonamenti dei soci per semestre anticipato e di trasmetterli alla segreteria generale del RI o all’ufficio della pubblicazione rotariana locale, in base a quanto stabilito dal Consiglio centrale.

Articolo 15 - Accettazione dello scopo ed osservanza

dello statuto e del regolamento Il socio ha diritto ai privilegi del club solamente dietro il pagamento della quota di ammissione e delle quote sociali, pagamento che comporta l’accettazione dei principi del Rotary, quali sono espressi nello scopo dell’associazione e l’impegno ad osservare lo statuto ed il regolamento del club e ad esserne vincolato. Nessun socio può essere dispensato dall’osservanza dello statuto e del regolamento adducendo la scusa di non averne ricevuta copia.

Articolo 16 - Arbitrato e mediazione

1. Controversie.

In caso di controversia tra un socio o un ex socio ed il club, un suo dirigente o il consiglio, riguardo ad una questione che non sia una decisione del consiglio e che non possa essere risolta mediante la procedura prevista in questi casi, la controversia può essere risolta, su richiesta di una parte indirizzata al segretario, mediante l’intervento di un mediatore o il deferimento ad un collegio arbitrale.

2. Data per lo svolgimento della mediazione o dell’arbitrato.

In caso di richiesta di mediazione o di arbitrato, il consiglio, dopo aver sentito le parti interessate, deve indicare una data per il suo svolgimento non oltre 21 (ventuno) giorni dalla ricezione della richiesta.

3. Mediazione.

La mediazione si svolge secondo la procedura riconosciuta da un ente competente o raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazione di controversie ovvero che sia raccomandata dalle linee guida del Consiglio centrale del RI o del Consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary. Solamente un socio di un club può essere nominato come mediatore. Il club può richiedere che sia il Governatore del distretto o un suo rappresentante a nominare un mediatore, sempre socio di un club, che abbia le capacità e l’esperienza necessarie.

(a) Risultato della mediazione. Il risultato o le decisioni concordate tra le parti come conseguenza della mediazione, vanno trascritte ed una copia di esse va conservata da ciascuna delle parti e dal mediatore, mentre una va inviata al consiglio, e conservata a cura del segretario. Va anche preparata una dichiarazione riepilogativa del risultato concordato dalle parti coinvolte per informarne il club. Ciascuna parte, tramite il presidente o il segretario, può richiedere un’ulteriore mediazione se l’altra parte non mantenga quanto concordato.

(b) Mancato raggiungimento della mediazione. Se la mediazione non riesce, le parti possono chiedere l’arbitrato secondo quanto indicato dal paragrafo 1 del presente articolo.

4. Arbitrato.

In caso di richiesta di arbitrato, ciascuna parte nomina un arbitro, e questi due nominano il terzo arbitro. Solo chi sia socio di un club può essere nominato arbitro o terzo arbitro.

5. Decisione degli arbitri o del terzo arbitro.

Se viene richiesto l’arbitrato, la decisione degli arbitri o, in caso di disaccordo, del terzo arbitro, è finale e vincolante per le parti, e contro di essa non è ammesso appello.

Articolo 17 - Regolamento

Questo club deve adottare un proprio regolamento che non sia in contrasto con lo statuto o il regolamento del RI, con le norme specifiche di una zona nel caso siano state determinate dal RI e con il presente statuto. Detto regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato secondo le disposizioni in esso contenute.

Articolo 18 - Interpretazione

L’uso del termine “posta”, in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel presente statuto, implica l’uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (E–mail), quest’ultima intesa come mezzo per ridurre i costi ed ottimizzare i tempi di risposta.

Articolo 19 - Emendamenti

1. Modalità.

Salvo per quanto stabilito al successivo comma 2, il presente statuto può essere emendato solo dal consiglio di legislazione nel modo stabilito dal regolamento del RI per l’emendamento del medesimo.

2. Emendamento degli articoli 2 e 3.

Gli articoli 2 (Denominazione) e 3 (Limiti territoriali) del presente statuto possono essere emendati in qualunque riunione ordinaria del club cui sia presente il numero legale, mediante voto affermativo dei 2/3 dei soci presenti e votanti, a condizione che la proposta di emendamento sia stata comunicata per iscritto a tutti i soci almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, e che tale emendamento venga approvato dal Consiglio centrale del RI. L’emendamento entra in vigore solo dopo tale approvazione. Il governatore può fornire al comitato centrale del RI un parere in merito all’emendamento proposto.

 

 

Rotary Club La Spezia - All right reserved - Email: laspezia@rotary2032.it
top

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Informativa estesa